Il TAR Brescia precisa che nel regime della doppia tutela in materia edilizia e urbanistica è possibile che la legittimità dell’edificazione venga riconosciuta dal giudice amministrativo, ma non dal giudice ordinario, in quanto quest’ultimo si riserva di disapplicare i titoli edilizi confrontandoli direttamente con il codice civile e con le norme integrative di natura civilistica; la regola vale anche nell’altra direzione, e dunque le qualificazioni formulate dal giudice ordinario non sono vincolanti nell’indagine sulla legittimità dei titoli edilizi svolta dal giudice amministrativo; peraltro, nella giurisdizione amministrativa i rapporti privatistici tra i confinanti vengono presi in esame solo quando siano per sé evidenti, o quando gli interessati abbiano di loro iniziativa rappresentato agli uffici comunali eventuali contese in grado di incidere sulla legittimazione a chiedere il titolo edilizio; non è quindi utile trasferire materiali processuali da un giudizio civile a uno amministrativo per profili che nel secondo non sono normalmente utilizzabili ai fini della decisione.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 276 del 26 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.