Il TAR Milano chiarisce che la revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali e non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, siano stati costituiti tra le parti nuovi e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 764 dell’8 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.