Il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Emilia Romagna, ribadisce che il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’atto era indirizzato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2126 del 1 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.