Il TAR Milano chiarisce che l’art. 167 D.lgs. n. 42/2004 (già art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 D.lgs. n. 490/1999) va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno; la natura sanzionatoria (e non di oblazione o di contributo) dell’obbligazione in parola comporta, quindi, che il suo adempimento non configuri una condizione di assentibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 603 del 21 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.