Il TAR Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato via p.e.c. con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata; si è quindi osservato che la mancanza della relata di notifica si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, atteso che la relazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente; mancando la relata, manca altresì l’indicazione, da parte del difensore, dell'elenco da cui l’indirizzo p.e.c. del destinatario è stato estratto, indicazione prevista dalla lett. f) del comma 5 dell’art. 3 bis della legge 53 del 1994 e conseguentemente non è dato conoscere neppure se l’indirizzo p.e.c. utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco.

La sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 224 dell'11 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.