Il TAR Milano chiarisce che Il ricorso incidentale è lo strumento con il quale il ricorrente incidentale agisce a tutela del bene della vita minacciato dal ricorso principale; conseguentemente è inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla seconda classificata in una gara per l'affidamento di un appalto pubblico che agisce - in un giudizio instaurato dalla terza classificata - non per mantenere la seconda posizione in graduatoria, ma per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto, ovverosia un bene ulteriore; ne consegue, per il TAR, che la ricorrente incidentale avrebbe dovuto veicolare la propria pretesa con lo strumento del ricorso autonomo notificato nel termine decadenziale decorrente dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 803 del 10 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.