Secondo il TAR Milano la previsione di un PGT che limita l’utilizzo di un’area alla funzione sportiva esistente (nella fattispecie il golf) costituisce una forma di limitazione dell’attività economica del tutto sproporzionata e ingiustificata da un punto di vista urbanistico che finisce per impedire l’esercizio dell’attività economica privata superando i limiti stabiliti dall’art. 41, co. 3, della Costituzione che preserva la libertà economica privata nel suo nucleo essenziale, impedendo che il necessario coordinamento con gli interessi pubblici finisca per svuotarne il contenuto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 504 dell'8 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.