Il TAR Brescia, con riferimento alla realizzazione di un cappotto isolante con tinteggiatura della facciata, precisa che gli interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici sono sempre assistiti dal favore del legislatore; questo favore si riflette anche sul profilo paesistico, perché le innovazioni che migliorano l’efficienza energetica si devono considerare normalmente compatibili con il contesto vincolato; il vincolo paesistico non determina per sé l’immodificabilità delle costruzioni esistenti, né l’obbligo di conservazione dei materiali tradizionali o dei singoli dettagli costruttivi; nel confronto tra l’efficientamento energetico, che richiede l’adozione di nuovi materiali, e la conservazione dello scenario tradizionale, l’interesse pubblico prevalente è il primo, a condizione che non vengano introdotti elementi architettonici gravemente dissonanti; una volta evitato questo rischio, il risultato della modifica può ricevere un maggiore o minore grado di approvazione da parte dei soggetti che abitano nelle vicinanze, ma si tratta soltanto di un problema di preferenze personali, che non retroagisce sui diritti edificatori, e non dà diritto a compensazioni; sarebbe infatti contraddittorio se l’ordinamento incentivasse, da un lato, gli interventi di efficientamento energetico e, dall’altro, esponesse i proprietari che li eseguono all’obbligo di garantire, oltre a un esito paesisticamente compatibile, l’invariabilità del valore venale degli immobili vicini.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 276 del 26 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.