Il TAR Milano ritiene applicabile, in un giudizio contenente una domanda risarcitoria autonoma volta ad ottenere la condanna del comune al risarcimento dei danni patiti in relazione al comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale in relazione ad alcune pratiche edilizie, la previsione di cui all’articolo 1227, comma 1, c.c. che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza; osserva al riguardo il TAR che il pregiudizio asserito dai ricorrenti sarebbe stato evitabile mediante la proposizione di un ricorso giurisdizionale volto a censurare l’operato dell’Amministrazione, assistito, inoltre, da apposita domanda cautelare diretta ad evitare un possibile danno per il trascorrere del tempo; ricorso che, tuttavia, non è stato proposto dai ricorrenti con conseguenza impossibilità di ristorare un danno che la parte avrebbe potuto evitare.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 739 del 3 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.