Secondo il TAR Milano, anche in una gara per l’affidamento in concessione di beni e non di servizi o di lavori – in relazione alla quale non vi è applicazione diretta del D.Lgs. 50/2016 – parimenti devono necessariamente trovare applicazione i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. l’art. 1 della legge 241/1990), nel rispetto della norma costituzionale (art. 97 della Costituzione) sul buon andamento e sull’imparzialità dell’amministrazione e dell’art. 41 della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto del cittadino “ad una buona amministrazione”; tali esigenze di trasparenza non possono limitarsi alla pubblicazione del bando di gara e degli atti di conclusione della gara stessa, ma impongono lo svolgimento trasparente della procedura e quindi l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la documentazione necessaria per l’attribuzione del punteggio tecnico/qualitativo ai partecipanti alla gara.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 840 del 15 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.