Il TAR Brescia chiarisce che, nell'ambito del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, l’impresa aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tale da pervenire ad un aliud pro alio rispetto a quanto inizialmente offerto; nell’ambito del contraddittorio, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 212 del 4 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.