Il TAR Brescia, per quanto concerne il rapporto tra compatibilità paesaggistica e installazione di impianti fotovoltaici, osserva che:
<< poiché la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, non è possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Una valutazione più rigorosa è, infatti, ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative. Al contrario, qualora il vincolo riguardi lo scenario nel quale l’edificio è inserito, le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono basarsi sulla funzione degli stessi o sulla qualità dei materiali, per salvaguardare l’integrità dell’edificio secondo un modello edificatorio tradizionale, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 358 del 15 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.

Vedi ora la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 1, del d.l. 1 marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.