Il TAR Milano, Sezione II, sull’interpretazione del comma 4 lettera a) dell’art. 167 del d.lgs n. 42/2004 ricorda che la giurisprudenza della Sezione è pacificamente orientata nel senso che ogni incremento volumetrico impedisce il riconoscimento della compatibilità, a nulla rilevando che si tratti di un aumento non eccessivo oppure non visibile e sul punto non possono assumere rilievo contrario le circolari ministeriali, che costituiscono una mera interpretazione della legge proveniente dall’Autorità Amministrativa, come tale non vincolante per il giudice.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1565 del 2 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.