Il TAR Milano osserva che nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, in base ad una analisi sistematica e non atomistica della complessiva operazione posta in essere, non è necessario un “perfetto equilibrio” tra prestazioni, in quanto non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nell'ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1562 del 2 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.