Il TAR Milano precisa che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la sottoposizione di un progetto, per il quale in precedenza sia già stata esclusa la necessità di sottoposizione a VIA vera e propria, a nuova verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale deve essere effettuata solo qualora tale progetto sia stato oggetto di modifiche sostanziali e cioè di modifiche che – ai sensi dell’art. 5, primo comma, lett. l-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 – abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine è dunque necessaria la sussistenza di modifiche che comportino la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già in precedenza esaminata, tale da indurre il peggioramento dell'impatto dell'opera stessa sull'ambiente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 1142; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4462; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 luglio 2013, n. 6997). Questo principio, a parere del TAR, deve trovare applicazione, non solo nel caso di modifica dell’impianto, ma anche nel caso di modifica della situazione di fatto: i mutamenti sopravvenuti della situazione di fatto considerata nel corso della procedura di screening rilevano, quindi, esclusivamente quando siano tali da determinare un diverso e più incisivo impatto dell’opera sull’ambiente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1798 del 26 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.