Il TAR Milano osserva che la giurisprudenza ha precisato che l’interesse strumentale alla reiterazione della gara, avendo la società proposto censure riguardanti la nomina della Commissione e l’intero operato di tale organo, può ritenersi concreto ed attuale e dunque idoneo a rendere ammissibile il ricorso solo ove sia ravvisabile, già dagli atti di causa, la concreta possibilità che l’Amministrazione, in caso di accoglimento del gravame, proceda alla riedizione della gara.
Richiama, al riguardo, il recedente del TAR Lazio, con ricchezza di richiami giurisprudenziali: «L'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., (da sempre considerato applicabile al processo amministrativo ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a.) si estrinseca tradizionalmente negli essenziali caratteri della concretezza e della attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela. Ora, deve sempre rammentarsi che l'interesse legittimo che viene in considerazione nelle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche se è interesse di tipo strumentale (in quanto mirante, come nel caso di specie, alla riedizione della gara “ex novo”), è pur sempre un interesse di tipo “pretensivo”, giacché non è la rimozione degli atti di gara a determinare la realizzazione satisfattiva di detto interesse che, al contrario, continuerebbe a rimanere frustrato ove alla caducazione della gara non segua la rinnovazione della procedura comparativa nella quale l'impresa interessata vede risorgere le proprie possibilità di aggiudicazione. […] L'interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza solo a condizione che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all'oggetto del giudizio (Cons. St., IV, n .3365 del 07 giugno 2012; n. 6151 del 22 nov. 2011; V, 2947 del 22 maggio 2012)» (TAR Lazio, Roma, I, 31 marzo 2022 n. 3668).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1658 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri