Il TAR Brescia osserva:
<<Nel caso di specie le opere realizzate consistono in un mero intervento di manutenzione straordinaria volto garantire ed assicurare una diversa distribuzione degli spazi interni al fine di poterli utilizzare in maniera più organizzata e strutturata ed allo scopo, quindi, di consentire un miglior ricovero degli attrezzi agricoli.
Si è in tal senso ritenuto che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all' art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell'edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, non essendo lo stesso necessario neppure per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, né le modifiche della destinazione d'uso dei locali nella fattispecie non contestata (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 02/01/2019, n. 1; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20/02/2017, n. 71).
Si è precisato, in tal senso che è’ illegittimo l’ordine di demolizione di opere edilizie consistenti nella sola diversa distribuzione degli spazi interni di un immobile, nel caso in cui il Comune, a fronte dell’asserzione dell’interessato, concernente la minima entità delle difformità edilizie riscontrate, non abbia tuttavia fornito alcun principio di prova in ordine all’impatto edilizio eventualmente creato nell’assetto del territorio o all’eventuale mutamento della destinazione d’uso del manufatto originario che tale diversa distribuzione degli spazi interni ha comportato. Il progetto edilizio con il quale si preveda una diversa distribuzione della superficie interna dei locali, la realizzazione di tramezzi e divisori nuovi nonché di nuovi servizi igienici e ripostigli non configura una vera e propria ristrutturazione edilizia, ma un’ipotesi di manutenzione straordinaria. Infatti, in materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori che disciplina gli interventi subordinati a SCIA (TAR Campania, Napoli, sez. III, 30 giugno 2022 n. 4389).
Ne segue che per la realizzazione di tali interventi, tra cui va ricompreso quello realizzato da parte ricorrente, non è necessario il rilascio del titolo abilitativo ma è sufficiente unicamente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata come previsto dall’art. 6 bis del DPR n. 380/2001>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 681 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.