Il TAR Milano, a fronte di una contestazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere sin dalla memoria di costituzione depositata e, quindi, in tempo ampiamente antecedente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., osserva che nonostante il lungo lasso temporale a disposizione della parte la stessa produce la documentazione che comproverebbe la propria legittimazione ed il proprio interesse solo oltre la scadenza del termine sopra indicato. Tale termine è, tuttavia, considerato - da costante giurisprudenza che il TAR condivide - perentorio “in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice”; il mancato rispetto dello stesso determina, inoltre, “l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (v., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511)” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 7.1.2020, n. 37).
Declinando tale principio al caso di specie il TAR osserva come la documentazione non sia soltanto prodotta oltre il termine di legge ma neppure siano dedotte circostanze o ragioni che diano contezza dell’estrema difficoltà a produrre tale documentazione entro il termine né sia formulata istanza ex art. 37 c.p.a.; in ragione di quanto esposto il TAR dichiara inutilizzabile la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente a dimostrazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1664 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.