Il TAR Milano precisa:
<<che, in altri termini, nessuna norma consente l’accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti, che non intenda o non possa intervenire nel giudizio, mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse dall’art. 7 disp.att. cod.proc.amm. e dall’art. 744 cod.proc.civ. (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. II, decreto coll. n. 841/2021 dell’11 settembre 2021);
che, del resto, l’invocata qualità di “parte processuale” pretermessa costituisce questione giuridica che non può essere risolta in questa sede, ma dovrà formare oggetto dell’eventuale instaurando giudizio di opposizione di terzo (v. Cons. giust. amm. Reg. Sic., decreto pres. n. 101/2021 cit.), dovendosi ribadire che l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale – per chi aspira a diventare “interveniente” –, e l’istante non è stata parte del giudizio né può intervenirvi perché il giudizio è definito;>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1682 del 15 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.