Secondo il TAR Milano,
<<l’illecito ambientale – sebbene foriero di obbligazioni miranti primariamente al ripristino materiale della qualità dei suoli piuttosto che al risarcimento per equivalente pecuniario – è una fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana, di cui all’art. 2043 cod. civ., con conseguente applicazione del connesso art. 2055 cod. civ. sulla responsabilità solidale.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in linea con il preferibile orientamento della giurisprudenza civile, che ha escluso la sussistenza di una responsabilità parziaria quando più condotte – benché autonome e non cooperanti – abbiano prodotto un medesimo evento lesivo. Per l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ., infatti, è necessario e sufficiente che ricorra un «unico fatto dannoso imputabile a soggetti diversi, cioè un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte» (Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623).
Ne consegue che, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, «la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità» (così, TAR Piemonte, Torino, I, 9.06.2017, n. 717; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1352 del 10 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.