Il TAR Milano rammenta che:
<< secondo la giurisprudenza ormai pacifica (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. II, Sent. 16-03-2022, n. 734, con la giurisprudenza ivi citata), la mancata emanazione dell'atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile e sua trasformazione in opera pubblica, configura un illecito permanente della P.A., stante l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'occupazione acquisitiva, ormai definitivamente espunta dall'ordinamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 03/06/2021, n. 1371).
15.4) In siffatte evenienze ... accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a porre fine al comportamento illecito (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 29.05.2015, n. 505), rimanendo impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte dell’Amministrazione stessa, essendo in ultima analisi rimesso a quest’ultima l’opzione per l’acquisizione o la restituzione dell’area (cfr. TAR Reggio Calabria, 28.04.2022, n. 294), non risultando neppure esclusa la possibilità che tra le parti intervenga una definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene (cfr. TAR Lazio, Roma, II-bis 12/05/2022, n. 5915), sì da adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, in maniera coerente sotto il profilo ordinamentale.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1808 del 27 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.