Il TAR Milano precisa:
<<La violazione da parte della mandante-OMISSIS- dell’onere informativo di cui al comma c-bis) dell’articolo 80, il quale rientra negli obblighi precontrattuali di lealtà, correttezza, buona fede e compiuta informazione, integra, di per se stessa, il grave errore professionale c.d. endoprocedurale, che si verifica quando il concorrente ometta di rendere alla stazione appaltante tutte le informazioni in suo possesso, che siano dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione dei concorrenti, a prescindere dalla fondatezza, dalla gravità e dalla pertinenza delle vicende che ne costituiscono l’oggetto (Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2020 n. 6615; 3 settembre 2018 n. 5142; 14 febbraio 2018 n. 956).
La mancata dichiarazione di tali informazioni, quali ad esempio quella relativa alla qualità di indagato del legale rappresentante della-OMISSIS-, non è infatti rilevante in sé ma rileva indirettamente quale indicatore di inaffidabilità dell’operatore economico che non abbia soddisfatto il requisito di omnicomprensività dell’onere informativo provvedendo a rendere solo le informazioni ritenute rilevanti e privando, in tal modo, la stazione appaltante della piena cognizione dei fatti, funzionale alle valutazioni discrezionali riservate alla sua competenza (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione I, 15 novembre 2019 n. 2421).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1631 del 7 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.