Il TAR Milano, a fronte di una eccezione del Comune resistente secondo la quale la prevista realizzazione di una strada, in quanto inserita nel solo Documento di Piano e avente natura meramente programmatica, non sarebbe suscettibile di immediata lesione della sfera giuridica degli attori e non potrebbe dunque essere oggetto di autonoma impugnazione, osserva che, pur essendo vero che il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, cionondimeno non può dirsi che la disposizione di Piano de qua sia priva di qualsivoglia effetto attuale nei confronti dei proprietari del terreno che ne è interessato.
Aggiunge il TAR che la stessa insiste invero su un’area specificamente determinata e per conseguenza riguarda proprietari individuati e differenziati sui quali, in caso di attuazione della previsione programmatica (che integra un obiettivo individuato dal Comune per la propria azione urbanistica), si produrrebbero gli effetti lesivi consistenti nella distrazione di una parte della superficie di proprietà ai fini della realizzazione della strada.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1929 del 13 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.