Il TAR Milano respinge la tesi di parte ricorrente secondo la quale il pagamento degli oneri concessori sarebbe svincolato dal rilascio del titolo edilizio e il rilascio del permesso di costruire non potrebbe essere condizionato al pagamento del contributo di costruzione e osserva:
<<L’art. 16, 2° comma, DPR 380/2001 stabilisce che: “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.”
La disposizione nazionale è stata disapplicata a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 12/2005. Infatti l’art. 103 comma 1 lett. A) cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3-bis, 11, 12, 13, 14, a esclusione del comma 1-bis, 16, a esclusione del comma 2-bis, 17, comma 4-bis, 19, commi 2 e 3, 23-bis, comma 4, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Pertanto in materia di rilascio del provvedimento edilizio, trovano applicazione le disposizioni della L.R. 12/2005, ed in particolare l’art. 38 che al comma 7 bis stabilisce: “L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data dell'approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma 10”.
L’alternativa che si pone è quindi tra il versamento al momento di rilascio del permesso di costruire o la richiesta di rateizzazione, sempre all’atto del rilascio del permesso di costruire.
In base all’interpretazione letterale della norma regionale, il pagamento o la richiesta di rateizzazione devono quindi essere fatti all’atto del rilascio; alias l’Amministrazione al momento del rilascio del titolo deve avere la prova del versamento o della l’istanza di rateizzazione.
La norma pone quindi come presupposto per il rilascio del titolo uno dei due adempimenti.
Non può dedursi dall’art. 43 comma 1 della L.R. 12/2005 un argomento a sostegno della tesi di parte ricorrente, poiché la disposizione, dettata nel Capo - segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire - si limita ad affermare l’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, senza disciplinare la modalità di versamento, ma per la diversa fattispecie della Scia.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1933 del 22 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.