Il TAR Brescia condivide l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) secondo cui, ove i lavori edilizi interessino anche parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso dei comproprietari anche in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria.


TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 793 del 11 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.