Il TAR Brescia, in merito a quanto disposto dall’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 secondo cui “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, osserva che:
<< la giurisprudenza si è interrogata se il rapporto tra l’autorizzazione paesaggistica e il titolo edilizio (anche in sanatoria) debba essere declinato in termini di condizione di efficacia della prima sul secondo, piuttosto che di condizione di validità.
Per i casi in cui - come quello oggetto del presente giudizio – vi sia un aumento di volume dell’edificio con conseguente di vieto di sanatoria paesaggistica il Collegio condivide l’approdo ermeneutico secondo cui “va respinta la tesi … circa la mera inefficacia della mancanza di autorizzazione paesaggistica. L’assunto è del tutto errato sotto il profilo giuridico in quanto, al contrario, proprio l’autonomia dei due procedimenti comporta la necessità di conseguire entrambi i provvedimenti autorizzativi. Deve al riguardo escludersi che, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa, il nulla osta paesaggistico possa essere considerato una semplice condizione integrativa dell’efficacia” (Cons. Stato, Sez. IV, 2/12/2013 n. 5731; in terminis: CGARS 27/01/2016 n. 15; T.A.R. Umbria 19/2/2016 n. 120), con la conseguenza che “l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica ha determinato, per invalidità derivata, l'illegittimità del permesso di costruire, essendo l'autorizzazione paesaggistica necessario presupposto del permesso di costruire” (T.A.R. Veneto, sez. II, 9/8/2017 n. 791)>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 759 del 1 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.