Il TAR Brescia ricorda che, a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, non sussiste l’obbligo della P.A. di provvedere e ciò “in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela e del fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (così C.d.S., VI, 6 aprile 2022, n. 2564; conf. ex multis, Id., IV, 4 novembre 2020 n. 6809).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 781 del 5 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.