Il TAR Milano ritiene inammissibile un ricorso incidentale con il quale il controinteressato, ricevuto un ricorso contro un titolo edilizio al medesimo rilasciato, impugna il titolo edilizio ottenuto dal ricorrente.
Precisa il TAR che: 
<<Da un lato, il ricorso incidentale proposto da Omissis non è diretto a far valere l’illegittimità del medesimo atto impugnato con il ricorso principale, né di atti ad esso connessi, sicché l’interesse a impugnare i titoli edilizi ottenuti da Omissis e dagli altri ricorrenti principali non può dirsi sorto in conseguenza dell’impugnazione principale. Piuttosto, avrebbe dovuto essere proposto con autonomo gravame negli ordinari termini di decadenza. In altre parole, si è fuori dal paradigma normativo del ricorso incidentale, come delineato nell'art. 42 c.p.a. ("Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale") e interpretato dalla giurisprudenza ("Il ricorso incidentale è uno strumento offerto al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento impugnato, o atti ad esso connessi in quanto appartenenti al medesimo assetto di interessi, con il ricorso principale, ma per profili diversi da quelli dedotti con quest'ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario, al fine di neutralizzare o almeno limitare l'incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al medesimo controinteressato dal provvedimento oggetto di impugnativa in via principale”; cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 13 marzo 2014, n. 83; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 gennaio 2016, n. 9).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1934 del 22 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.