Il TAR Brescia osserva che:
<<La più recente giurisprudenza amministrativa in materia di impugnazione degli strumenti di programmazione territoriale non ritiene sufficiente la sussistenza del requisito di legittimazione costituito dalla vicinitas, ma richiede la dimostrazione dell’interesse ad agire, mediante dimostrazione di un danno certo - o altamente probabile - riferito alla posizione del ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7812 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, se sussiste il requisito legittimante della vicinitas, non è stato dimostrato l’interesse concreto ad agire.
Sulla consistenza di tale ultimo requisito si confrontando due orientamenti:
- il primo nega la sussistenza dell’interesse a censurare direttamente la variante urbanistica, dovendo il ricorrente attendere l’adozione degli strumenti attuativi o il rilascio del titolo edilizio (cfr. T.A.R. Liguria, Sez, I, 10/5/2022 n. 354);
- il secondo, cui aderisce il Collegio, in base al quale “il sindacato giurisdizionale sugli strumenti urbanistici, generali e attuativi è, infatti, ammissibile nel solo caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardino direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili, non potendo, invece, essere sufficiente l’allegazione di un generico danno all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 25/5/2022 n. 4193).
8.3.2) Nel caso di specie parte ricorrente non ha dimostrato il significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili.
Il ricorrente, infatti, da un lato ha lamentato la lesione dei valori “urbanistici-ambientali compromessi dalla nuova disciplina del P.G.T. gravato” e il “pregiudizio che ad esso deriverebbe dall’atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, indicandolo nel deterioramento delle condizioni di vita connesso all’incremento del peso insediativo e alla sottrazione di verde pubblico nella zona in cui risiede stabilmente”, ma tali profili non costituiscono un interesse concreto all’impugnazione della variante urbanistica, in quanto essi sarebbero invocabile da qualsiasi soggetto residente.
Dall’altro ha lamentato anche l’asserito pregiudizio “sulla qualità della vita di (omissis) e sul valore dell’immobile di cui il medesimo è comproprietario” per effetto della localizzazione della nuova edificabilità nelle vicinanze dell’abitazione.
Ma anche tali affermazioni sono del tutto generiche e inidonee a costituire un interesse concreto all’impugnazione giacché il ricorrente non ha dimostrato sotto quali concreti profili la “qualità di vita” verrebbe pregiudicata dalla nuova edificazione, né ha dimostrato (neppure in via tendenziale) il deprezzamento del complesso immobiliare in cui risiede, né ha debitamente tenuto conto che l’edificazione avverrà ad una certa distanza dalla sua abitazione, sul lato della Villa opposto a quello visibile dal ricorrente e con una serie di cautele idonee a mitigare l’impatto della nuova edificazione.>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 771 del 2 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.