Il TAR Milano osserva che le disposizioni in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi non impediscono ogni tipologia di limitazione alle attività di carattere commerciale, ma solo quelle che derivano da valutazioni di carattere economico, che non possono essere rimesse alla P.A.; sono invece compatibili con il suddetto assetto normativo i vincoli (anche di natura urbanistica ed edilizia) fondati su superiori ragioni di interesse pubblico.
In tal senso richiama il precedente del Consiglio di Stato: «La liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione, non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali; la questione involge un giudizio sulla proporzionalità delle limitazioni urbanistiche opposte dall'Autorità comunale rispetto alle effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; esigenze che devono essere sempre riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e non fondate su ragioni meramente economiche e commerciali, che si pongano quale ostacolo o limitazione al libero esercizio dell'attività di impresa che non deve comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. […] È consentito ai Comuni operare scelte di pianificazione al fine di garantire un corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi all'ambiente urbano; le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, infatti, rispondendo all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi e la diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza, alle norme in materia commerciale rispetto al piano urbanistico. La anticoncorrenzialità della disposizione preclusiva ricorre pertanto solo allorché essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale» (Consiglio di Stato, IV, 1° giugno 2018 n. 3316).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 1900 del 9 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.