Il TAR Milano ricorda che, per costante giurisprudenza condivisa dalla Sezione (cfr. fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 751/20219 e n. 1720/2012), la destinazione agricola non è funzionale esclusivamente all’attività di impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, ma serve anche ad impedire l’eccessivo consumo di suolo e a garantire anche in ambiti urbani la presenza di aree verdi libere dall’edificazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1438 del 20 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.