Il TAR Milano,
dopo aver messo in evidenza che:
- l’art. 45, comma 5, del d.l.vo 2011, n. 93 rimette all’autonomia regolamentare di Area la determinazione della disciplina dei procedimenti sanzionatori di propria competenza e nella materia de qua il potere normativo è stato esercitato da Arera con la deliberazione n. 243/2012/E/com.;
- mentre l’art. 4, comma 4, dell’all. A della citata delibera richiama il termine di 180 giorni per la contestazione della violazione (termine avente natura perentoria), stabilito dalla fonte di rango primario (art. 45, comma 5, d.l.vo 2011, n. 93), il successivo art. 4 bis determina in 220 giorni il termine di conclusione del procedimento (a partire dalla comunicazione di avvio dello stesso);
ritiene che:
- il termine di conclusione del procedimento abbia natura ordinatoria, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale che qualifica il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio attivato dall’Arera come perentorio;
- il decorso del termine di cui all’art. 4 bis cit. non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento applicativo di una sanzione adottato tardivamente, in quanto non provoca la decadenza dal potere sanzionatorio;
- da ciò non può, tuttavia, ricavarsi una presunzione assoluta di legittimità del provvedimento sanzionatorio tardivo; invero, appare fondamentale – per ragioni sistematiche di certezza del diritto, di salvaguardia della libertà d’impresa e di efficienza dell’amministrazione – verificare se il superamento del termine possa trovare giustificazione nella necessità di approfondire l’attività istruttoria, ovvero se il decorso del termine sia dipeso da mera negligenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1931 del 20 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.