Secondo il TAR Milano non è dubitabile che la stazione appaltante possa imporre un termine perentorio per la prestazione della garanzia definitiva, al fine di rendere certi i tempi di conclusione della procedura, ma resta fermo che il termine deve essere ragionevole, congruo e coerente con l’importo della garanzia da costituire (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 febbraio 2015, n. 322); anzi, la più recente giurisprudenza ritiene che tale termine possa essere fissato anche in assenza di una specifica clausola contenuta lex specialis (cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 738 del 2018; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 novembre 2021, n. 992).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1603 del 6 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri