Il TAR Milano precisa che dalla disamina del dato testuale dell'art. 208 comma 6 D.Lgs. 152/2006 è evidente che l’Autorizzazione integrata costituisce ex se variante al Piano di Governo del Territorio ove ciò si renda necessario, e cioè in tutti i casi nei quali l’impianto oggetto di AIA non sia conforme al P.G.T.; non è poi richiesta alcuna motivazione sul punto, in quanto lo strumento della conferenza di servizi, individuato dal legislatore per l’emissione dell’AIA, implica il necessario confronto tra tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti, e la conseguente ponderazione e valutazione degli interessi stessi, fino alla sintesi derivante dall’accoglimento o meno dell’istanza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1890 del 5 agosto 2022.
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