Il TAR Milano, con riferimento alla tematica della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’interesse legittimo, ricorda che la stessa è stata oggetto nel tempo di un ampio dibattito che riguarda anche la natura stessa di tale responsabilità e osserva che:
<<Non è ovviamente questa la sede per ripercorrere le tappe del dibattito, essendo sufficiente, ai fini della decisione, richiamare i principi espressi dalla recente sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021, pronunciata in una controversia analoga a quella oggetto del presente giudizio, la quale ha affermato che la responsabilità di cui si discute ha natura extracontrattuale, e trova dunque disciplina primaria negli artt. 2043 e segg. cod. civ.
È pertanto necessario, affinché l’amministrazione possa essere ritenuta responsabile, che il danno derivante dal provvedimento annullato in sede giurisdizionale sia qualificabile come ingiusto, requisito questo che si realizza solo quando lo stesso provvedimento abbia inciso sul bene della vita sotteso all’interesse legittimo leso. A questo proposito la citata sentenza dell’adunanza plenaria, richiamando la propria precedente giurisprudenza, ha ribadito che la tutela risarcitoria non può essere accordata quando la sentenza che dichiara illegittimo l’esercizio del potere non abbia accertato la fondatezza della pretesa del privato ma abbia soltanto posto un vincolo per l’amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità ad essa spettante (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13. In questo senso anche Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4279; id. sez. II, 4 maggio 2022, n. 3481; T.A.R. Molise, sez. I, 10 febbraio 2022, n. 33).
Viene dunque in rilevo, in tale contesto, la distinzione fra interesse legittimo oppositivo (collegato ad un bene della vita di cui l’interessato già dispone) ed interesse legittimo pretensivo (collegato ad un bene della vita di cui l’interessato non dispone ancora e che gli si sarebbe dovuto riconoscere con l’esercizio del potere), posto che, solo con riferimento all’interesse oppositivo, vi è automatica incisione sul bene della vita; mentre, in caso di interesse pretensivo, la lesione non è mai automatica dovendosi accertare se il legittimo esercizio del potere avrebbe senz’altro attribuito il bene cui il privato aspira.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1875 del 2 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri