La Corte di Cassazione ribadisce (cfr. Sez. V, sentenza n. 23873 del 29 ottobre 2020) che il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis l, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione c.d. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause.

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 25407 del 26 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.