Il TAR Milano, con riferimento a un’ingiunzione di pagamento per oneri relativi a un intervento edilizio, osserva che l'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2011, prevede bensì la giurisdizione dell'A.G.O. per l'opposizione avverso l'ingiunzione, ma essa deve intendersi circoscritta ai giudizi volti a contestare l'esperibilità dell'azione di recupero del credito ovvero la legittimità dei singoli atti del relativo procedimento di riscossione; laddove, invece, la contestazione cada sull'an e/o sul quantum della pretesa del Comune, essa è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1985 del 9 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.