Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’art. 41, comma 2, c.p.a. individua il dies a quo del termine decadenziale per la proposizione della domanda caducatoria nel momento della “notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale” nel “giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”, precisa:
<<2.1.1. Costituisce, all’uopo, dato ricevuto quello in forza del quale (CdS, IV, 3875/2018; Id., id., 5675/17; Id., id., 5654/17) la “piena conoscenza” non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso - ovvero di eventuali atti endo-procedimentali, la cui illegittimità sia idonea a viziare, in via derivata, il provvedimento finale - essendo di contro sufficiente la percezione, ovvero la ragionevole ed esigibile percepibilità della esistenza di un provvedimento amministrativo, nonché della sua attitudine lesiva della sfera giuridica dell’interessato.
2.1.2. Solo in tal guisa, invero:
- si attualizza e concretizza l’interesse ad agire, che sostanzia una delle condizioni dell’azione;
- diviene, indi, normativamente esigibile la reazione giurisdizionale da parte del soggetto “attinto” dall’agere amministrativo.
2.1.3. La “piena conoscenza”, indi, va riferita al fatto della esistenza di un provvedimento, e della sua idoneità lesiva; è tale consapevolezza che solo vale a rendere effettivo l’interesse ad agire, o legitimatio ad processum, che postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell’interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce la legittimazione ad agire, ovvero la legitimatio ad causam, id est l’altra condizione dell’azione;
- la effettiva utilitas ritraibile dalla tutela giurisdizionale, che deve costituire, dunque, il necessitato mezzo per la rimozione della lesione e il soddisfacimento dell’interesse (sostanziale), stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; di qui l’indissolubile legame tra l’interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilità del “servizio giurisdizionale”, che al soddisfacimento di quell’interesse è teleologicamente preordinato. La pronunzia deve assicurare un vantaggio, di talchè “l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto” (Cass. III, 12241/98).
2.1.4. Al fine della individuazione del dies a quo del termine decadenziale per l’esperimento dell’azione di annullamento, indi, è necessario che rientri nel “fuoco” della conoscenza, ovvero della conoscibilità:
- la attualità del nocumento, id est la sussistenza di un vulnus concreto alla sfera giuridica del soggetto che “accede” alla tutela giudiziale, ovvero la piena efficacia e idoneità lesiva di un atto, anche non noto nei suoi estremi o nel suo preciso contenuto;
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività ed apprezzabilità.
2.1.5. È solo in tale momento, invero, che:
- diviene percepibile la lesione diretta della sfera giuridica personale e, indi, la utilitas ritraibile dalla tutela giurisdizionale;
- al soggetto “attinto” potrà essere normativamente richiesta, a pena di decadenza, la immediata reazione in sede giurisdizionale.
2.1.6. Orbene, allorquando si invoca la “anticipata conoscenza” dell’atto impugnato da parte del ricorrente, ovvero si invoca la preesistenza di altri atti (conosciuti o conoscibili) da cui sia discesa ab initio ed ex ante la lesione della sfera giuridica di esso ricorrente, grava giustappunto in capo alla parte eccipiente –che tale anticipata conoscenza ovvero tale preesistenza alleghi- fornire un adeguato supporto probatorio al proprio assunto (tra le tante, CdS, II, 2 febbraio 2022, n. 721).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1945 del 26 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.