Il TAR Brescia osserva che in linea generale, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune è tenuto ad accertare che il proprietario “non responsabile” dell’abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell’accertamento de quo, l’omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza, posto che nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 769 del 1 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri