Il TAR Milano ribadisce che con riferimento agli impianti di telefonia e di telecomunicazioni la normativa di rango primario di cui al D.Lgs. n. 259/2003 prevale sulla disciplina regionale di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), sicché l’esame di impatto paesistico non è previsto per gli impianti siti in aree non soggette a vincolo paesaggistico (cfr. TAR Lombardia, Milano, II, n. 252/2022 e n. 471/2021).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1984 del 9 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.