Il TAR Milano precisa che:
<<il rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a., che ha tra l’altro la sua ragione nella tutela cautelare in relazione al provvedimento impugnato, non si applica in caso di azione risarcitoria autonoma, perché la controversia ha carattere patrimoniale e non si pone un problema di sospensione del provvedimento che non forma oggetto di impugnazione principale (così Cons. Stato, III, 24/03/2015 n. 1572)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2010 del 14 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.