Il TAR Milano osserva che:
«Con l'approvazione del nuovo PGT le previgenti previsioni urbanistiche vengono sostituite, non potendo sussistere alcuna ultrattività delle medesime, in virtù del principio della successione nel tempo delle norme. Le disposizioni del nuovo PGT sostituiscono integralmente le precedenti prescrizioni del vecchio Piano riguardanti la zona medesima, che vengono del tutto meno per la fondamentale ragione che la pianificazione urbanistica, che ha per sua natura carattere dinamico, ha proprio la finalità di adeguare la disciplina del territorio alle sopravvenute esigenze. Pertanto, essendo espressione di valutazione all'attualità delle esigenze in ordine all'utilizzazione del territorio, le nuove previsioni del Piano Urbanistico generale hanno un carattere di assoluta prevalenza e non possono essere disapplicate dallo stesso Comune, in favore di una "ultrattività" della precedente disciplina pianificatoria generale; le prime si sostituiscono integralmente (salvo il caso di una specifica norma transitoria ad hoc) alle precedenti disposizioni le quali non possono comunque conservare alcuna efficacia (T.A.R. Milano, sez. IV, 11/07/2014, n.1842)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2044 del 22 settembre 2022.