Il TAR Brescia osserva che il principio di invarianza idraulica, definito in dettaglio dal RR 7/2017, stabilisce che le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non devono essere maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione. Emerge tuttavia uno sfasamento tra le categorie edificatorie ordinarie e quelle utilizzate nel RR 7/2017. Quest’ultimo, in realtà, individua una categoria trasversale, aggregando opere aventi diverso regime giuridico, ma accomunate dal fatto di comportare un incremento della trasformazione o della pavimentazione degli spazi liberi. Se questa caratteristica è assente, come nel caso in cui in un intervento di demolizione e ricostruzione non vi sia alcun aumento di superficie coperta rispetto agli edifici demoliti, non risulta necessario, né conforme al principio di proporzionalità, imporre gli adempimenti tecnici previsti per le nuove urbanizzazioni.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 817 del 1° settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.