Secondo il TAR Milano:
<<E’ indubbio che l’offerta tecnica abbia riportato alcuni elementi economici, tuttavia questa circostanza non costituisce ex se una ragione di esclusione, in quanto è necessario valutare la commistione tra offerta economica e offerta tecnica in concreto e non solo in astratto, in quanto il divieto non va inteso in senso assoluto, ma relativo, con riferimento al caso concreto (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 16/02/2022, n.1042, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 03/02/2022, n.1292).
Non qualsiasi indicazione nell’offerta tecnica di un elemento economico rende illegittima l’offerta, ma solo quella che permette alla Commissione di conoscere il contenuto dell’offerta economica: la ratio del divieto di commistione tra l'offerta tecnica e quella economica risiede nell'esigenza di evitare che, in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell'esame dell'offerta economica - la Commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell'offerta.
Nel caso di specie, seguendo l’indicazione della lex specialis, nell’offerta tecnica è stata inserita la quotazione economica delle prestazioni opzionali per un totale di € 600.000 a fronte di una offerta di oltre 9.500.000; si tratta quindi di una voce marginale, sia quantitativamente, sia qualitativamente, in quanto riferita a prestazioni opzionali. L’indicazione de qua non risultava in grado di rendere la Stazione Appaltante immediatamente edotta dell'entità complessiva del prezzo della fornitura, prezzo che è stato conosciuto dall'Amministrazione in via separata e distinta attraverso l'apertura della busta dell'offerta economica.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1679 del 15 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.