Il TAR Lombardia, Milano, precisa che, in sede di calcolo dell’oblazione ai fini del rilascio dell’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di locali accessori nel sottotetto di un edificio, non può essere pretesa la componente del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, in quanto l’intervento nello specifico non determina un incremento del carico urbanistico, mentre è dovuta la componente afferente al costo di costruzione che, a differenza di quella correlata agli oneri di urbanizzazione, è connessa all'aumento di valore del bene immobile sul quale viene effettuato l’intervento.

Il testo della sentenza n. 2581 del 9 dicembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.