L’ordinaria sanatoria edilizia (per cui sussiste il principio di “doppia conformità”) e l’istituto straordinario del condono edilizio operano su presupposti e con finalità ben diversi, disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi; non può, quindi, ritenersi che la presentazione (anche a fini meramente tuzioristici) di istanza di condono escluda gli effetti di una sanatoria, già rilasciata secondo le disposizioni di legge vigenti “a regime”; conseguentemente, l’annullamento di un condono edilizio non può che riguardare in via esclusiva il condono stesso, ma non incide sulla precedente sanatoria rilasciata in via ordinaria.

Il testo della sentenza n. 5624 del 10 dicembre 2015 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.