Il Consiglio di Stato precisa che ai fini della partecipazione alle gare di appalto la fattispecie dell’affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all'obbligo di rendere dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera c, del d.lgs. n.163/2006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un’operazione di cessione di azienda in favore del concorrente nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando; a fronte della obbligatorietà ex lege della dichiarazione relativa alla posizione della impresa cedente, l’inosservanza di un tale onere documentale comporta l’esclusione dalla gara del soggetto concorrente, ancorché la misura espulsiva non sia stata espressamente contemplata dalla lex specialis di gara e neppure appare configurabile l’esperimento del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 46 d.lgs. n. 163/2006 ai fini di ottenere una sorta di sanatoria dell'inadempienza documentale di che trattasi.

Il testo della sentenza n. 5803 del 21 dicembre 2015 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.