Il TAR Veneto, Seconda Sezione, aderisce all'orientamento secondo il quale la qualità di utilizzatore di un immobile realizzato abusivamente in assenza di titolo abilitativo sul demanio o sul patrimonio di enti pubblici, è sufficiente a individuarlo come destinatario dell’ordine di ripristino senza che vi sia la necessità di accertare chi ha concretamente realizzato l’abuso; inoltre, non può avere rilevanza  il lungo lasso di tempo decorso dalla realizzazione dell’abuso, atteso che l’art. 35 del DPR n. 380 del 2001, essendo volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti da parte di privati, configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Il testo della sentenza n. 1247 del 20 novembre 2015 della Sezione Seconda del TAR Veneto è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.