Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, precisa che, in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, se l’Amministrazione ha ritenuto di non inserire nella lex specialis di gara la clausola di equivalenza, non esercitando la facoltà riconosciutale dall'art. 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, resta preclusa al Giudice la sua inserzione automatica con il meccanismo dell'eterointegrazione del bando, che si risolverebbe, in questo caso, nella inammissibile lesione della riserva di amministrazione nella regolamentazione della gara; tuttavia, la commissione di gara può chiarire la portata di clausole ambigue, valutando anche l’equivalenza delle soluzioni tecniche offerte, senza però poter ammettere alla gara offerte che presentano soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi e i caratteri essenziali richiesti dalla lex specialis.

Il testo della sentenza n. 5361 del 25 novembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.