Secondo il  Consiglio di Stato è nulla la notifica dell'appello avanti il Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260; nella fattispecie, il giudice ha ritenuto che tale invalidità non potesse essere sanata dall'avvenuta costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato, considerato che tale costituzione era intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.

Il testo della sentenza n. 4967 del 30 ottobre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.